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NOVITA’ LOCAZIONI BREVI, TURISTICHE E STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALBERGHIERE ED EXTRALBERGHIERE

I privati cittadini che fanno affitti brevi e gli operatori economici entro il prossimo 2 novembre devono ottenere il codice identificativo nazionale (CIN) da esporre sull’immobile e negli annunci.

Per ottenere il Cin è necessario essere già in possesso del codice previsto dalle leggi regionali in materia (CIR), norme locali con procedure autorizzative i requisiti diversi tra loro, per poi procedere alla richiesta del Cin sul sito predisposto dal Ministero del Turismo ( https://bdsr.ministeroturismo.gov.it).

Gli adempimenti per la locazione breve e turistica (non superiore a 30 giorni) previsti dalle leggi regionali restano in vigore anche oggi che la normativa nazionale prevede nuovi obblighi.

Il CIN deve essere obbligatoriamente:

  1. Esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura ricettiva, “assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici”
  2. Indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

Dalle Faq pubblicate sul portale del Ministero specifica: “se si soggetto all’obbligo di possedere ed esporre il codice regionale/provinciale, dovrai richiedere anche il CIN e sarai tenuto ad esporre entrambi i codici.

Oltre all’iscrizione nella banca dati ci sono ulteriori obblighi, entro il 2 novembre è necessario mettersi in regola anche rispetto ai nuovi requisiti previsti dal comma 7, articolo 13-ter, del Dl 145/2023: l’installazione dei rilevatori anti-incendio e degli estintori.

Obblighi per chi gestisce le strutture in forma imprenditoriale:

devono essere dotate dei requisiti di sicurezza degli impianti di sicurezza degli impianti come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.

Obblighi per tutti

In ogni caso (quindi a prescindere dalla forma imprenditoriale o meno), tutte le unità immobiliari devono essere dotate di:

  1. dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti,
  2.  estintori portatili a norma di legge.

Sono esonerate dall’obbligo dei rilevatori antincendio solo le unità non dotate di impianto a gas e rispetto al quale sia escluso, con certezza, il rischio di rilasci incontrollati.

Gli estintori portatili che devono essere accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi o vicino alle aree di maggior pericolo. Deve essere installato un estintore ogni 200 mq di pavimento e, comunque, almeno uno per piano.

Da un punto di vista assicurativo, infine, la legge obbliga i proprietari di unità date in affitto breve anche a stipulare una polizza di responsabilità civile a favore degli ospiti, che copre in caso di danni provocati a terzi durante il soggiorno. Inoltre, ci sono portali (come Airbnb, ma non Booking ad esempio) che coprono i proprietari in caso di danni causati invece dagli ospiti, a patto di essere in grado di dimostrare in modo molto scrupoloso l’entità del danno.

Comunicazione alla Questura

I soggetti sono tenuti anche a rispettare tutti gli obblighi previsti dall’art.109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e dalle normative regionali e provinciali di settore. Si ricorda che la norma citata impone, tra il resto, di comunicare “ alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate”, entro “ le ventiquattro ore successive all’arrivo e comunque entro le sei ore successive all’arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore”.

Sanzioni

Proporre la locazione senza CIN da € 800,00 e 8.000,00

Mancata esposizione del CIN o mancata indicazione del CIN nell’annuncio da € 500,00 e 5.000,00

Esercizio in forma imprenditoriale senza SCIA da € 2.000,00 e 10.000,00

Assenza di rilevatori di gas e di estintori portatili da € 600,00 a 6.000,00 per i soggetti che svolgono l’attività in forma imprenditoriale sono applicate le sanzioni previste dalla normativa statale o regionale

SCADENZE

02 NOVEMBRE 2024 entro questo termine è necessario mettersi in regola, esponendo il CIN all’esterno dello stabile e in ogni annuncio:

se si possiede già il CIR scattano ulteriori 60 giorni per mettersi in regola

se si ottiene il CIR dopo il 02 novembre scattano 30 giorni di tempo dalla data di attribuzione del codice regionale o provinciale per mettersi in regola.

02 GENNAIO 2025 entrano in vigore le sanzioni per chi non espone il CIN oppure non rispetta le altre disposizioni

Contrasto all’evasione

Al fine di contrastare l’evasione nel settore locazioni turistiche e brevi, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza effettuano, con modalità definite d’intesa, specifiche analisi di rischio orientate prioritariamente all’ individuazione di soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo prive di CIN

Per maggiori informazioni

Ufficio Tributario 055/7326921-055/7326941-055/7326919