Il DL n. 146/2021 convertito in legge, intervenendo sull’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008, ha previsto la necessità di comunicare all’Ispettorato territoriale del lavoro tramite SMS o posta elettronica l’avvio delle attività da parte dei lavoratori autonomi occasionali, prima della data di inizio.
Con la nota numero 29 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro dell’11 gennaio 2022, sono arrivate le prime istruzioni operative, con le quali è stato chiarito quali sono i lavoratori esclusi dall’obbligo di comunicazione che riguarda gli autonomi occasionali.
Oltre ai rapporti di natura subordinata, le novità non si applicano nei seguenti casi:
- le collaborazioni coordinate e continuative, comprese quelle etero-organizzate già oggetto di comunicazione preventiva;
- le diverse forme di prestazioni occasionali, rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
- le professioni intellettuali e le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA;
- i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”, rispetto ai quali è stata introdotta una disciplina specifica.
Con le risposte a domande frequenti, contenute prima nella nota numero 109 del 27 gennaio e poi in quella numero 393 del 1° marzo 2022, l’INL illustra ancora di più nel dettaglio la platea di lavoratori esclusi dall’obbligo.
La novità, ad esempio, non interessa la figura dell’incaricato alla vendita occasionale, così come chi svolge attività di volontariato e riceve un rimborso spese, o ancora le guide turistiche perché offrono prestazioni intellettuali. Lo stesso discorso vale per i traduttori e le traduttrici.
Anche i lavoratori autonomi dello spettacolo, inoltre, sono esclusi dall’obbligo della comunicazione preventiva introdotta dal Decreto Fiscale 2022 perché sono già interessati da obblighi specifici.
In linea generale bisogna sottolineare che per stabilire l’esclusione dal campo di applicazione delle novità bisogna considerare anche la categoria di appartenenza del soggetto per cui il lavoro autonomo occasionale è svolto.
L’Ispettorato, infatti, ha chiarito che l’adempimento deve essere rispettato solo dai committenti che operano in qualità di imprenditori.
In questa categoria non rientrano, ad esempio, gli studi professionali quando non sono organizzati in forma di impresa o gli Enti del Terzo Settore, tenuti all’assolvimento dell’obbligo solo se svolgono, anche in via marginale, un’attività d’impresa.