Recentemente è stato convertito il c.d. “Decreto Milleproroghe”, che:
· conferma la possibilità, anche per le assemblee societarie tenute entro il 31.7.2022, di svolgimento con la modalità “a distanza”. Non è stato previsto il differimento del termine di approvazione del bilancio 2021, che resta fissato al 30.4.2022;
· estensione alle perdite d’esercizio 2021 dell’inapplicabilità delle previsioni civilistiche in materia di perdita del capitale sociale;
· sospensione dell’ammortamento delle immobilizzazioni anche nel bilancio 2021 per tutti i soggetti, a prescindere dal comportamento tenuto nel bilancio 2020;
· proroga al 01.01.2023 della riduzione da € 2.000 a € 1.000 della soglia dei trasferimenti di denaro contante;
· differimento dal 30.6.2022 al 31.12.2022 del termine per completare gli investimenti in beni strumentali “generici” e “Industria 4.0” per i quali è già stato versato l’acconto di almeno il 20% entro il 31.12.2021 per fruire del credito d’imposta del 10%-50% entro il 31.12.2021;
· riconoscimento, anche nel periodo 12.11 – 31.12.2021, della detraibilità delle spese di asseverazione / apposizione del visto di conformità per i lavori edilizi e dell’esclusione dagli obblighi di asseverazione / visto per gli interventi di “edilizia libera” e per quelli di importo fino a € 10.000 (escluso il “bonus facciate”).
N:B: in caso di procedure concorsuali, è confermata la possibilità di emettere subito nota di credito (sia imponibile che IVA) a partire dalla data della procedura concorsuale. Salvo poi la ri-emissione di fattura in caso di incassi, anche parziali.
NOTE DI VARIAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI – Art. 3-bis
In sede di conversione è stato specificato che sono applicabili alle procedure concorsuali avviate dal 26.5.2021 compreso (la norma originaria disponeva “successivamente” al 26.5.2021) le nuove disposizioni di cui all’art. 18, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis” relative all’emissione della nota di credito, in caso di mancato incasso del corrispettivo, a partire dalla data in cui l’acquirente / committente è assoggettato alla procedura (Informativa SEAC 20.1.2022, n. 20).