Obbligo di comunicazione preventiva dei lavoratori autonomi occasionali
La Legge n. 215/2021, di conversione del DL n. 146/2021, ha introdotto a far data dal 21/12/2021, l’obbligo di comunicare preventivamente l’utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale.
La comunicazione deve essere fatta all’Ufficio di Ispettorato del lavoro territorialmente competente (fa fede il luogo dove viene svolta la prestazione) e dovrà essere fatta tramite Mail (a titolo esemplificativo quella dell’ufficio di Firenze: ITL.Firenze.occasionali@ispettorato.gov.it) oppure con le stesse modalità e contenuti previsti per i rapporti di lavoro intermittente.
Il contenuto minimo della comunicazione prevede:
- Dati del Committente (Nome Cognome / Denominazione, indirizzo, codice fiscale e partita IVA);
- Dati del Prestatore di lavoro (Nome Cognome, residenza, codice fiscale);
- Luogo della prestazione di lavoro occasionale;
- Descrizione sintetica dell’attività da svolgere
- Data inizio attività e arco di tempo per la sua conclusione (es: un giorno, una settimana, un mese);
- Compenso, qualora stabilito al momento dell’incarico.
NB: ogni comunicazione mancata od omessa è punibile con sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. La sanzione spetta su ciascun lavoratore.