MODIFICA COMUNICAZIONE DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI
Da lunedì 28 marzo 2022, sul portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è operativa la nuova applicazione che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), accessibile tramite SPID e CIE.
Fino al 30 aprile 2022 sarà possibile continuare ad effettuare la comunicazione in questione anche a mezzo e-mail.
A decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e non saranno ritenute valide– e pertanto sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.
Il contenuto minimo della comunicazione prevede:
– Dati del Committente (Nome Cognome / Denominazione, indirizzo, codice fiscale e partita IVA);
– Dati del Prestatore di lavoro (Nome Cognome, residenza, codice fiscale);
– Luogo della prestazione di lavoro occasionale;
-Descrizione sintetica dell’attività da svolgere
– Data inizio attività
-Termine per la sua conclusione il modello permette di scegliere tre ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed 30 giorni;
– Compenso, qualora stabilito al momento dell’incarico.
NB: ogni comunicazione mancata od omessa è punibile con sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. La sanzione spetta su ciascun lavoratore.