Homepage > News > Nuova “Patente a Crediti” per i Cantieri Edili: in Vigore dal 1° Ottobre 2024

Nuova “Patente a Crediti” per i Cantieri Edili: in Vigore dal 1° Ottobre 2024

CHI DEVE RICHIEDERLA:

Ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.

I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, tutte le imprese – non necessariamente imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.

Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).

Sono escluse inoltre dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.

QUANDO E COME RICHIEDERLA

La richiesta dovrà essere effettuata sul portale dell’Ispettorato del Lavoro che sarà attivo dal 01/10/2024 accedendo con identità digitale dichiarando la presenza dei seguenti requisiti che sarà necessario fin da oggi verificare in modo puntuale:

1) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

2) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;

3) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

4) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

5) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;

6) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati, tant’è che il legislatore inserisce, alle lett. d), e) e f), la precisazione “nei casi previsti dalla normativa vigente”. A titolo esemplificativo il DVR non è infatti richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori. Con particolare riferimento alla regolarità contributiva e fiscale, di cui alle lettere c) ed e), la dichiarazione attiene alla circostanza di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione.

PRIMA APPLICAZIONE

In fase di prima applicazione già da oggi non essendo ancora attivo il portale l’Ispettorato del Lavoro evidenzia che è comunque possibile presentare, utilizzando il modello scaricabile di seguito, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti di cui sopra (art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81), laddove richiesti dalla normativa vigente.

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo

dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

SANZIONI

Qualora l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi

WEBINAR INFORMATIVO

E’ previsto per il giorno 25/09/2024 alle ore 11.30 un webinar aperto a tutte le imprese organizzato da Confartigianato per illustrare le prime indicazioni.

Per collegarsi al webinar di Confartigianato al link sulla pagina di www.confartigianato.it 

Confartigianato Firenze invita tutte le aziende associate a contattare il proprio Ufficio Ambiente e Sicurezza per una consulenza specifica sulla nuova normativa. Sarà possibile ricevere assistenza nella verifica dei requisiti necessari per l’ottenimento della patente, tra cui la conformità del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), la partecipazione ai corsi di formazione obbligatori e la validità delle visite mediche aziendali.

Per informazioni 

Telefono: 055/7326964/65/68/77