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OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER RISCHI CATASTROFALI PER LE IMPRESE

Con il Dm 30 gennaio 2025 n. 18 pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» lo scorso 27 febbraio sono state disciplinate le modalità attuative delle polizze catastrofali (contro sismi, alluvioni, frane, inondazioni e esondazioni) di cui le imprese iscritte al Registro Imprese (restano esclusi i professionisti) dovranno dotarsi entro il prossimo 31 marzo.

Per le polizze in essere la norma prevede che l’adeguamento debba avvenire «a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse». Ciò significa che alla prima scadenza annuale (o più in generale del periodo di copertura assicurativa anche superiore all’anno) un contratto vigente, assoggettato a rinnovo, potrà rinnovarsi solo a condizioni allineate al decreto ministeriale, se la polizza non rispetta lo schema di legge, occorrerà sostituire la polizza o stipulare appendici integrative.

Per i beni da assicurare la norma fa riferimento alle immobilizzazioni di cui all’art. 2424 c.a., sezione attivo, voce B-II numeri 1), 2), e 3), del codice civile. Devono essere assicurate le immobilizzazioni «a qualsiasi titolo impiegate», inducendo a ritenere che destinatarie dell’obbligo non siano solo le imprese proprietarie di terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali, ma anche quelle che li detengano ad altro titolo.

Il Decreto sulle polizze catastrofali, di cui si tratta, non prevede sanzioni dirette per le imprese, ma solo per le compagnie assicurative. In particolare, le imprese che entro il 31 marzo non si adegueranno, stipulando una polizza non sono soggette a sanzioni dirette, ma indirette. In base all’art 1 comma 102 della Legge n 213/2023 la legge di bilancio 2024 che ha introdotto la novità per le imprese, prevede anche che si dovrà tenere conto dell’inadempimento dell’obbligo nell’assegnazione di sovvenzioni, agevolazioni o altri sostegni finanziari pubblici anche non riguardanti gli eventi calamitosi. Il concetto non è bene chiaro ed è auspicabile un chiarimento in merito, ma si interpreta che verosimilmente i contributi pubblici non saranno spettanti. Relativamente invece alle compagnie abilitate ad operare nel “ramo 8 danni”, con in corso un’attività per i danni alle immobilizzazioni materiali, avranno 30 giorni dalla data di pubblicazione del DM in oggetto, per adeguarsi alle previsioni di legge per i nuovi prodotti assicurativi.

Il nostro ufficio Tributario rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento: 055/7326921-055/7326941-055/17326919