Homepage > News > PATENTE A CREDITI

PATENTE A CREDITI

Patente a Crediti nei Cantieri Temporanei e Mobili: Iscrizione sul Portale Entro il 1° Novembre

A partire dal 1° novembre 2024, le imprese interessate a operare nei cantieri temporanei e mobili sono obbligate a presentare l’istanza per ottenere la “patente a crediti” tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Questo adempimento sostituisce la precedente modalità di autocertificazione via PEC, la cui validità scade il 31 ottobre 2024.

Accesso al Portale

Il portale dei servizi INL è accessibile all’indirizzo https://servizi.ispettorato.gov.it ed è utilizzabile esclusivamente con le seguenti credenziali:

  • SPID personale (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
  • CIE (Carta di Identità Elettronica)

Nel caso in cui il soggetto obbligato non disponga di SPID o CIE personali, la procedura dovrà essere eseguita da un soggetto delegato, che avrà ricevuto le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive necessarie, attestanti il possesso dei requisiti richiesti.

Procedura di Iscrizione

Dopo l’autenticazione tramite SPID o CIE, è necessario accedere al servizio online e inserire i dati richiesti. A partire dal 1° novembre 2024, non sarà più consentito operare nei cantieri in virtù della sola trasmissione dell’autocertificazione via PEC. Sarà indispensabile aver completato la richiesta di rilascio della patente attraverso il portale INL.

Verifica dei Requisiti

Prima di procedere con l’autocertificazione, è fondamentale che le aziende verifichino di essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
  2. Adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008, per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro.
  3. Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità.
  4. Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ove richiesto dalla normativa vigente.
  5. Possesso della certificazione di regolarità fiscale, in base a quanto previsto dall’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997.
  6. Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ove previsto dalla normativa vigente.

Specifiche sui Requisiti

Non tutti i requisiti elencati sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati. Il legislatore specifica, infatti, “nei casi previsti dalla normativa vigente” per i requisiti relativi a DVR, certificazione fiscale e designazione del responsabile di prevenzione. Ad esempio, il DVR non è richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese senza dipendenti.

Per quanto riguarda la regolarità contributiva e fiscale, le dichiarazioni devono confermare la conformità agli adempimenti richiesti dalla normativa vigente per ottenere le relative certificazioni.

Supporto per l’Iscrizione

L’Ufficio Ambiente e Sicurezza offre consulenza e, su richiesta, può gestire l’intera procedura di iscrizione. In questo caso, sarà necessario disporre dello SPID o della CIE del rappresentante legale dell’azienda. Il servizio di iscrizione è a pagamento.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare: